package org.bygle.rdf.utility;
public class FormatRDF {
public static String stripWhiteSpace(String in) {
StringBuilder out = new StringBuilder(); // Used to hold the output.
char current; // Used to reference the current character.
if (in == null || ("".equals(in)))
return ""; // vacancy test.
for (int i = 0; i < in.length(); i++) {
current = in.charAt(i); // NOTE: No IndexOutOfBoundsException caught
// here; it should not happen.
if ((current == 0x9) || (current == 0xA) || (current == 0xD) || ((current >= 0x20) && (current <= 0xD7FF)) || ((current >= 0xE000) && (current <= 0xFFFD)) || ((current >= 0x10000) && (current <= 0x10FFFF)))
out.append(current);
}
return out.toString();
}
public static void main(String[] args) {
String a = "<p>Lo schema di decreto traspone nel diritto interno la <a href=\"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0024:IT:HTML\">direttiva 2011/24/UE</a> <em>sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera</em>, nonchè la <a href=\"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0052:IT:HTML\">direttiva 2012/52/UE</a> <em>comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle recette mediche emesse in un altro Stato membro</em>. Tale ultima direttiva dà attuazione all'articolo 11, paragrafo 2, lettere <em>a)</em>, <em>c) </em>e <em>d)</em> della <a href=\"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0024:IT:HTML\">direttiva 2011/24/UE</a>.</p><p> </p><div class=\"Ridotto\">Lo schema fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (4 dicembre). In questo modo il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014).</div><div class=\"Ridotto\">Il <strong>termine di recepimento</strong> per entrambe le direttive è <strong>scaduto il 25 ottobre 2013</strong>.</div><div class=\"Ridotto\"></div><p>La direttiva 2011/24/UE prevede l'istituzione di un quadro generale volto a:</p><p> </p><ul><li>chiarire i diritti dei pazienti relativamente al loro accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e al loro rimborso; </li><li>garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite in un altro Stato dell'UE; </li><li>promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri. </li></ul><p> </p><p>La direttiva non si applica:</p><p> </p><ul><li>ai servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata; </li><li>ai trapianti d'organo; </li><li>ai programmi pubblici di vaccinazione. </li></ul><p> </p><div class=\"Ridotto\">Si ricorda che è già possibile fruire di prestazioni sanitarie in uno Stato diverso dal proprio attraverso i due Regolamenti comunitari di sicurezza sociale: 883/04 (regolamento di base) e 987/09 (regolamento di attuazione) in vigore dal 1° maggio 2010. I due regolamenti garantiscono l'assistenza a determinate categorie (fra le quali:cittadini che si recano all'estero per turismo, studenti, lavoratori, pensionati, familiari di lavoratori residenti) e per specifiche situazioni (temporaneo soggiorno o residenza all'estero per motivi di lavoro, trasferimento all'estero per cure), con l'eccezione del trasferimento per cure di alta specializzazione, che hanno modalità particolari. In particolare l'articolo 20 del Regolamento 883/2004 subordina ad autorizzazione preventiva la possibilità di ricevere le c.d. cure programmate in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Tale autorizzazione è concessa alle condizioni che le cure da dispensare figurino tra le prestazioni sanitarie previste dalla legislazione del proprio Stato ma che le stesse non possano essere praticate nel Paese di residenza entro un lasso di tempo accettabile. Il rimborso delle spese viene effetruato nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui le cure sono state prestate. La Direttiva 2011/24/UE integra i due regolamenti comunitari, senza mettere in discussione il principio dell'uguaglianza tra i pazienti residenti e non residenti di uno Stato membro e quello della tessera europea d'assicurazione e<a href=\"/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/c10123_it.htm\"> </a>si colloca nel filone della giurisprudenza della Corte di giustizia che, a partire dalla <a href=\"http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=572&langId=it\">sentenza Kohll e Decker</a> del 28 aprile 1998, ha sancito il diritto dei pazienti al rimborso delle cure mediche in un altro Stato membro.</div><div class=\"Ridotto\"><a href=\"http://www.progettomattoneinternazionale.it/upload/mattone/gestionedocumentale/Slides_Terol_251120123_784_3203.pdf\">Principali differenze tra Direttiva (DT) e Regolamento (RG)</a><br />Prestatori:<br /> RG: settore pubblico o fornitori convenzionati;<br /> DT: tutti i prestatori pubblico o privato<br />l'autorizzazione preventiva per cure programmate<br /> RG: è la norma<br /> DT: eccezioni<br />Copertura costo delle cure:<br /> RG: costo Stato Membro dove il trattamento avviene;<br /> DT: costo Stato Membro di affiliazione</div><div class=\"Ridotto\"></div><p>Nel quadro normativo sopra esposto, la direttiva elimina la generale necessità di autorizzazione preventiva, al di fuori dei casi previsti dall'art. 8, e riconosce il pieno diritto di ogni cittadino di poter scegliere liberamente, a determinate condizioni, il paese UE in cui essere curato. Il rimborso avviene alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione dello Stato di appartenenza, e comunque nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, secondo cui \"i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati o direttamente pagati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta\". Lo Stato membro di affiliazione ha anche la possibilità di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio o di viaggio.</p><div class=\"Ridotto\"></div><div class=\"Ridotto\">La mobilità sanitaria è caratterizzata attualmente da <a href=\"http://www.progettomattoneinternazionale.it/upload/mattone/gestionedocumentale/Slides_Di%20Loreto%2025112013_784_3202.pdf\">flussi e volumi finanziari</a> contenuti.<br />L'impatto dovuto al recepimento della direttiva 2011/24/UE potrà essere contenuto utilizzando gli strumenti di regolazione previsti.<br />In particolare possono essere introdotti nella nostra normativa nazionale/regionale modalità di autorizzazione e rimborso che garantiscono i diritti dei pazienti, assicurando criteri di continuità con quanto previsto dai regolamenti 883/04 e 987/09 in particolare per gli assistiti che si recano all'estero per cure di alta specializzazione.</div><div class=\"Ridotto\"></div><div class=\"Ridotto\">Assistenza sanitaria transfrontaliera: l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione.<br />•Stato membro di affiliazione: Stato membro nel quale il paziente è persona assicurata.<br />•Stato membro di cura: Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata l'assistenza sanitaria transfrontaliera.<br />•Assistenza che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva:<br />•1. assistenza soggetta a esigenze di pianificazione che comporta:<br />•(a) il ricovero per almeno una notte, l'utilizzo di un'infrastruttura o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;<br />•(b) assistenza che richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione;<br />•(c) assistenza prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.<br />•Motivi del rifiuto di concedere l'autorizzazione:<br />1.In caso di rischio per la sicurezza del paziente;<br />2.In caso di pericoli per la sicurezza del pubblico;<br />3.Quando l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard sulla qualità dell'assistenza e sulla sicurezza dei pazienti;<br />4.4. Quando l'assistenza può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.</div><div class=\"Ridotto\">Ogni Stato membro deve designare uno o più punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. Tali punti di contatto consultano le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie. Essi hanno il compito di fornire ai pazienti informazioni sui loro diritti, quando questi decidono di beneficiare dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché le coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati membri.<br />La libertà di ricevere assistenza sanitaria in tutta l'Unione europea (UE) deve essere accompagnata da garanzie di qualità e di sicurezza. Per compiere una scelta informata, i pazienti devono poter accedere a tutte le informazioni che desiderano sulle condizioni alle quali possono ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato membro dell'UE e sulle condizioni di rimborso una volta rimpatriati.</div><div class=\"Ridotto\">Lo Stato membro di cura * :<br />organizza e fornisce l'assistenza sanitaria, assicurandosi che siano rispettate le norme di qualità e di sicurezza al momento della prestazione dell'assistenza, in particolare attraverso l'adozione di meccanismi di controllo;<br />garantisce altresì il rispetto della tutela dei dati personali e della parità di trattamento dei pazienti di altri Stati membri.<br />Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di cura fornisce le informazioni necessarie ai pazienti. Modalità di rimborso dell'assistenza transfrontaliera<br />•Lo Stato membro di affiliazione deve assicurarsi che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, purché detta persona abbia diritto a quel tipo di prestazione. L'importo dei rimborsi equivale all'importo che sarebbe stato rimborsato dal sistema obbligatorio di sicurezza sociale, se l'assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. L'importo non deve tuttavia superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.<br />•Lo Stato membro di affiliazione ha la possibilità di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio o di viaggio.<br />•Una persona assicurata può anche beneficiare di rimborsi nel quadro di prestazioni ottenute grazie alla telemedicina.</div><div class=\"Ridotto\">Per la copertura di una determinata assistenza sanitaria transfrontaliera, lo Stato di affiliazione può prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per evitare il rischio di destabilizzare la pianificazione e/o il finanziamento del suo sistema sanitario. Lo Stato di affiliazione deve sistematicamente concedere tale autorizzazione quando il paziente ha diritto all'assistenza sanitaria in questione e quando tale assistenza non può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. Per contro, può rifiutarsi di concedere l'autorizzazione al paziente in casi precisamente dettagliati. Se un paziente chiede un'autorizzazione preventiva e le condizioni sono soddisfatte, l'autorizzazione deve essere concessa conformemente al regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, a meno che il paziente non chieda che l'autorizzazione sia trattata nell'ambito della presente direttiva. Le procedure amministrative relative alla fornitura dell'assistenza sanitaria devono essere necessarie e proporzionate; sono attuate in modo trasparente, entro i termini preventivamente stabiliti e in base a criteri obiettivi e non discriminatori. Nell'esame amministrativo di una richiesta di assistenza sanitaria transfrontaliera gli Stati membri devono tenere conto principalmente dello stato di salute specifico del paziente nonché dell'urgenza del caso e delle singole circostanze</div><div class=\"Ridotto\"></div><div class=\"Ridotto\"><span class=\"blu\"><strong>Autorizzazione preventiva. Quando serve e come funziona</strong></span><br /><span class=\"blu\">Per evitare il rischio di destabilizzare il sistema (a livello finanziario e di programmazione) con fughe in massa di cittadini verso Paesi più sviluppati in ambito sanitario, la direttiva prevede che ogni Stato possa (non vi è obbligo) disporre un sistema di autorizzazione preventiva attraverso la formulazione di un elenco dettagliato delle prestazioni che non prevedono l'autorizzazione. Autorizzazione che, però, \"<em>non può costituire un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei pazienti\"</em>. In ogni caso, l'autorizzazione preventiva potrà essere obbligatoria (l'Italia non ha ancora deciso il da farsi, ndr) per l'assistenza che comporta il ricovero del paziente per almeno una notte; nei casi in cui è richiesto l'utilizzo di una struttura o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; e quando è prestata da un soggetto sanitario che suscita preoccupazioni in merito a qualità e sicurezza.</span><br /> <br /><span class=\"blu\">Ma a prescindere da ciò l'autorizzazione preventiva può essere rifiutata se: il paziente sarà esposto a un rischio per la sua sicurezza ritenuto inaccettabile; il prestatore di assistenza suscita preoccupazioni su qualità e sicurezza; l'assistenza può essere erogata sul proprio territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. Da notare come l'autorizzazione preventiva non può essere rifiutata se sono soddisfatte le condizioni previste dal regolamento 883/04.</span><br /><span class=\"blu\">E quali sono le procedure che vanno rispettate? Le modalità per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione dovranno prevedere: la prescrizione su ricetta Ssn; l'indicazione diagnostica terapeutica, il luogo prescelto per la prestazione e l'importo che verrà rimborsato al richiedente.</span><br /> <br /><span class=\"blu\"><strong>Criteri di rimborso</strong></span><br /><span class=\"blu\">In primis la direttiva dispone che sia lo Stato membro a determinare a livello locale, regionale e nazionale l'assistenza sanitaria per cui una persona assicurata ha diritto alla copertura dei costi e il loro livello di copertura.</span><br /><span class=\"blu\">In seconda istanza è previsto che i costi siano rimborsati al paziente o direttamente pagati allo Stato membro di affiliazione come se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul loro territorio senza che la copertura superi il costo effettivo stabilito. Ovvero, tutti i costi per le prestazioni ricevute in un altro Stato che superano il costo previsto nel Paese di residenza, sono a carico del singolo. In ogni caso, lo Stato membro può rimborsare (è un opzione non un obbligo) il costo eccedente, così come può decidere di rimborsare le spese di alloggio e di viaggio o i costi supplementari sostenuti a causa di una disabilità se questi sono sufficientemente documentati.</span><br /><span class=\"blu\">Per le cure non ospedaliere, i pazienti saranno in grado di farsi curare all'estero senza autorizzazione preventiva o formalità e chiedere il rimborso al loro ritorno a casa. Da notare come anche con l'introduzione della direttiva, il regolamento 883/04 (che prevede che i costi ragionevoli di viaggio siano rimborsati al paziente anche se i tempi di pagamento sono spesso ‘biblici') continuerà in ogni caso ad esistere e potrebbe essere che i pazienti valutino più favorevole l'applicazione delle regole già esistenti rispetto a quelle della nuova direttiva.</span><br /> <br /><span class=\"blu\"><strong>Accordi fra Stati e Punti di contatto nazionali</strong></span><br /><span class=\"blu\">A prescindere delle misure su autorizzazioni e rimborsi che come si è visto sono strettamente legati, anche per la mobilità internazionale sono auspicati accordi fra gli Stati. Gli Stati membri devono infatti cooperare per agevolare l'attuazione della direttiva. In particolare, dovranno sostenere la creazione di reti di riferimento europee di fornitori di assistenza sanitaria allo scopo di contribuire a promuovere la mobilità degli esperti in Europa e l'accesso a cure altamente specializzate, grazie alla concentrazione e all'articolazione delle risorse e delle competenze disponibili. Ogni Stato, in sostanza, dovrà creare un <strong>Punto di contatto nazionale</strong>,<strong>dove il pubblico può trovare informazioni</strong> su quale tipo di assistenza è disponibile e in quale Paese europeo e a quale costo. Questi punti di contatto forniranno ai pazienti informazioni sui propri diritti, così come sugli aspetti pratici dell'assistenza sanitaria transfrontaliera (ad esempio su chi fornisce assistenza sanitaria, sulla qualità e sicurezza delle cure, sull'accessibilità degli ospedali per le persone con disabilità, per consentire ai pazienti di compiere una scelta informata.</span><br /> <br /><span class=\"blu\"><strong>Prescrizioni, Malattie rare ed E-health</strong></span><br /><span class=\"blu\">Gli Stati membri dovranno riconoscere la validità delle prescrizioni mediche rilasciate in altri Stati membri, se i medicinali prescritti sono autorizzati sul loro territorio. Sarà necessario anche adottare misure volte ad agevolare il riconoscimento reciproco e la verifica dell'autenticità delle prescrizioni da parte dei professionisti della sanità.</span><br /> <br /><span class=\"blu\">Gli Stati sono inoltre incoraggiati a collaborare nell'ambito del trattamento delle malattie rare grazie allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura.</span><br /> <br /><span class=\"blu\">La direttiva prevede la creazione di una rete di autorità nazionali responsabili dell<strong>'assistenza sanitaria on line</strong> al fine di rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Infine, la creazione di una rete delle autorità o degli organi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie contribuirà a facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti in questo settore.</span><br /> <br /><span class=\"blu\"><strong>Risarcimento danni.</strong> La direttiva affronta anche questa questione e dispone come essenziale la previsione di obblighi comuni chiari in relazione alla previsione di meccanismi volti ad affrontare i casi di danni derivanti dall'assistenza sanitaria, così da evitare che la mancanza di fiducia in questi meccanismi costituisca un ostacolo al ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera. I sistemi di risarcimento dei danni nello Stato membro di cura dovrebbero far salva la possibilità per gli Stati membri di estendere la copertura offerta dal proprio sistema nazionale ai pazienti del proprio paese che si avvalgono di un'assistenza sanitaria all'estero, quando il ricorso alle cure in un altro Stato membro sia più opportuno per il paziente stesso.</span> (QUOTIDIANO SANITà)</div><div class=\"Ridotto\"></div><div class=\"Ridotto\"><p>La presente direttiva prevede l'istituzione di un quadro generale volto a:</p><ul><li>chiarire i diritti dei pazienti relativamente al loro accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera <a href=\"#key\">*</a> e al loro rimborso; </li><li>garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite in un altro Stato dell'UE; </li><li>promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri. </li></ul><p>La presente direttiva non si applica:</p><ul><li>ai servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata; </li><li>ai <a href=\"/legislation_summaries/public_health/threats_to_health/sp0008_it.htm\">trapianti d'organo</a>; </li><li>ai programmi pubblici di vaccinazione. </li></ul><p><strong>Responsabilità degli Stati membri</strong></p><p>Ogni Stato membro deve designare uno o più <strong>punti di contatto nazionali</strong> per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. Tali punti di contatto consultano le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie. Essi hanno il compito di fornire ai pazienti informazioni sui loro diritti, quando questi decidono di beneficiare dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché le coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati membri.</p><p>Lo <strong>Stato membro di cura </strong>organizza e fornisce l'assistenza sanitaria, assicurandosi che siano rispettate le norme di qualità e di sicurezza al momento della prestazione dell'assistenza, in particolare attraverso l'adozione di meccanismi di controllo. Garantisce altresì il rispetto della <a href=\"/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_it.htm\">tutela dei dati personali</a> e della parità di trattamento dei pazienti di altri Stati membri. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di cura fornisce le informazioni necessarie ai pazienti.</p><p>In seguito alla prestazione di assistenza, è lo <strong>Stato membro di affiliazione </strong><a href=\"#key\">*</a> a farsi carico del rimborso della persona assicurata, a condizione che il trattamento ricevuto rientri nelle cure rimborsabili previste dalla legislazione nazionale.</p><p><strong>Modalità di rimborso dell'assistenza transfrontaliera</strong></p><p>Lo Stato membro di affiliazione deve assicurarsi che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, purché detta persona abbia diritto a quel tipo di prestazione. L'importo dei rimborsi equivale all'importo che sarebbe stato rimborsato dal sistema obbligatorio di sicurezza sociale, se l'assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. L'importo non deve tuttavia superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.</p><p>Lo Stato membro di affiliazione ha la possibilità di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio o di viaggio.</p><p>Una persona assicurata può anche beneficiare di rimborsi nel quadro di prestazioni ottenute grazie alla <a href=\"/legislation_summaries/information_society/other_policies/sp0003_it.htm\">telemedicina</a>.</p><p>Per la copertura di una determinata assistenza sanitaria <a href=\"#key\">*</a> transfrontaliera, lo Stato di affiliazione può prevedere un <strong>sistema di autorizzazione preventiva</strong> per evitare il rischio di destabilizzare la pianificazione e/o il finanziamento del suo sistema sanitario. Lo Stato di affiliazione deve sistematicamente concedere tale autorizzazione quando il paziente ha diritto all'assistenza sanitaria in questione e quando tale assistenza non può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. Per contro, può rifiutarsi di concedere l'autorizzazione al paziente in casi precisamente dettagliati <a href=\"#key\">*</a>.</p><p>Se un paziente chiede un'autorizzazione preventiva e le condizioni sono soddisfatte, l'autorizzazione deve essere concessa conformemente al <a href=\"/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/c10521_it.htm\">regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale</a>, a meno che il paziente non chieda che l'autorizzazione sia trattata nell'ambito della presente direttiva.</p><p>Le procedure amministrative relative alla fornitura dell'assistenza sanitaria devono essere necessarie e proporzionate; sono attuate in modo trasparente, entro i termini preventivamente stabiliti e in base a criteri obiettivi e non discriminatori. Nell'esame amministrativo di una richiesta di assistenza sanitaria transfrontaliera gli Stati membri devono tenere conto principalmente dello stato di salute specifico del paziente nonché dell'urgenza del caso e delle singole circostanze.</p><p><strong>Cooperazione in materia di sanità</strong></p><p>Gli Stati membri cooperano per agevolare l'attuazione della direttiva. In particolare, sostengono la creazione di <strong>reti di riferimento europee</strong> di fornitori di assistenza sanitaria allo scopo di contribuire a promuovere la mobilità degli esperti in Europa e l'accesso a cure altamente specializzate, grazie alla concentrazione e all'articolazione delle risorse e delle competenze disponibili.</p><p>Gli Stati membri riconoscono la validità delle <strong>prescrizioni mediche</strong> rilasciate in altri Stati membri, se i <strong>medicinali</strong> prescritti sono autorizzati sul loro territorio. È necessario adottare misure volte ad agevolare il riconoscimento reciproco e la verifica dell'autenticità delle prescrizioni da parte dei professionisti della sanità.</p><p>Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a collaborare nell'ambito del trattamento delle <a href=\"/legislation_summaries/public_health/threats_to_health/sp0012_it.htm\">malattie rare</a> grazie allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura. La base dati <a href=\"http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/orphanet/index_it.htm\">Orphanet</a> e le reti europee possono essere utilizzate in tale ottica.</p><p>I sistemi o i servizi di <a href=\"http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_it.htm\">sanità on-line</a> consentono anche la fornitura di assistenza transfrontaliera. La presente direttiva prevede la creazione di una rete di autorità nazionali responsabili dell'«assistenza sanitaria on line» al fine di rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Infine, la creazione di una rete delle autorità o degli organi responsabili della <strong>valutazione delle tecnologie sanitarie</strong> contribuirà a facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti in questo settore.</p>";
System.err.println(stripWhiteSpace(a).replaceAll("<p", "\n<p"));
;
}
}